Art. 41 · Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza

Art. 41

Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza

In vigore dal 23 apr 2025
Coordinamento delle attività di comunicazione esterna in una situazione di emergenza L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza coordinano, per quanto possibile, le attività di comunicazione esterna tenendo conto degli elementi di cui all’, paragrafo 2.
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