Art. 4 · Comunicazione sull’istituzione e la composizione di un collegio delle autorità di vigilanza

Art. 4

Comunicazione sull’istituzione e la composizione di un collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Comunicazione sull’istituzione e la composizione di un collegio delle autorità di vigilanza L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica all’impresa madre nell’UE del gruppo l’istituzione del collegio delle autorità di vigilanza e l’identità dei suoi membri e dei suoi osservatori, nonché eventuali modifiche della composizione di tale collegio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:791:oj#art-4