Art. 4
Comunicazione sull’istituzione e la composizione di un collegio delle autorità di vigilanza
In vigore dal 23 apr 2025
Comunicazione sull’istituzione e la composizione di un collegio delle autorità di vigilanza
L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica all’impresa madre nell’UE del gruppo l’istituzione del collegio delle autorità di vigilanza e l’identità dei suoi membri e dei suoi osservatori, nonché eventuali modifiche della composizione di tale collegio.
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