Art. 39 · Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

Art. 39

Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

In vigore dal 23 apr 2025
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza 1.   Se si verifica una situazione di emergenza, l’autorità competente dello Stato membro d’origine coordina l’elaborazione di una risposta prudenziale alla situazione di emergenza («risposta prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza a norma dell’articolo 112, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE. 2.   La risposta prudenziale coordinata si basa sulla valutazione prudenziale coordinata di cui all’ e specifica le azioni di vigilanza necessarie, la loro portata e il relativo calendario di attuazione. 3.   La risposta prudenziale coordinata è elaborata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine e dai membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali significative che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza. La risposta prudenziale coordinata tiene conto dei contributi del collegio di risoluzione pertinenti per la gestione della situazione di emergenza dell’ente forniti dall’autorità di risoluzione dello Stato membro d’origine.
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