Art. 36 · Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza

Art. 36

Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza

In vigore dal 23 apr 2025
Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza 1.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza elaborano un quadro operativo del collegio prevedendo le potenziali situazioni di emergenza ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE («quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza»). 2.   Il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza comprende i seguenti elementi: a) le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all’articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE; b) le informazioni minime da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all’articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE. 3.   Le informazioni minime di cui al paragrafo 2, lettera b), includono quanto segue: a) una descrizione della situazione di emergenza venutasi a creare, tra cui la causa alla base della situazione di emergenza, e l’impatto previsto della situazione di emergenza sull’ente, sulla liquidità del mercato e sulla stabilità del sistema finanziario; b) una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o pianificate dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine o da uno dei membri del collegio delle autorità di vigilanza o dall’ente stesso in risposta alla situazione di emergenza; c) le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità dell’ente.
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