Art. 31 · Scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro d’origine e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza

Art. 31

Scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro d’origine e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro d’origine e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza 1.   Se le informazioni di cui all’ sono rilevanti per l’adempimento dei compiti degli osservatori stabiliti negli accordi scritti di coordinamento e cooperazione del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica le predette informazioni agli osservatori interessati. 2.   L’autorità di risoluzione dello Stato membro d’origine e l’autorità competente dello Stato membro d’origine si scambiano tutte le informazioni necessarie per garantire che il collegio delle autorità di vigilanza e il collegio di risoluzione svolgano il loro ruolo come stabilito, rispettivamente, all’articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 88 della direttiva 2014/59/UE. 3.   L’autorità competente dello Stato membro di origine trasmette all’autorità di risoluzione dello Stato membro d’origine quanto segue: a) i fondi propri richiesti a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e gli eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati agli enti conformemente all’articolo 104 ter di tale direttiva; b) le informazioni rilevanti ai fini degli  nonies, 91 e 92 della direttiva 2014/59/UE; c) le informazioni di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento.
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