Art. 30
Scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza
In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza
1. L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie per favorire la cooperazione ai sensi dell’articolo 50 e dell’articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.
2. L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie per favorire la cooperazione ai sensi degli della direttiva 2014/59/UE.
3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano le informazioni di cui agli del regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione (16).
4. L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, indipendentemente dal fatto che provengano dall’ente, da un’autorità competente o da un’autorità di vigilanza o da qualsiasi altra fonte. Le informazioni sono sufficientemente adeguate, accurate e tempestive.
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