Art. 28 · Partecipazione alle riunioni e alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza

Art. 28

Partecipazione alle riunioni e alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Partecipazione alle riunioni e alle attività dei collegi delle autorità di vigilanza 1.   Per decidere quali autorità partecipano a una riunione o a un’attività del collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, l’autorità competente dello Stato membro d’origine tiene conto di quanto segue: a) le questioni da discutere, le attività da prendere in considerazione e gli obiettivi della riunione o dell’attività, in particolare per quanto riguarda la loro pertinenza per ciascuna succursale e per l’adempimento dei compiti degli osservatori; b) l’importanza della succursale per lo Stato membro in cui è stabilita e la sua importanza per l’ente. 2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può invitare gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza solo ai punti specifici dell’ordine del giorno di una riunione o di un’attività che sono pertinenti per l’adempimento dei compiti dell’osservatore. 3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza provvedono a che alle riunioni o alle attività del collegio delle autorità di vigilanza partecipino i rappresentanti più idonei in funzione delle questioni discusse e degli obiettivi perseguiti. I rappresentanti hanno il potere, per quanto possibile, di assumere impegni per conto delle autorità che rappresentano, in veste di membri del collegio delle autorità di vigilanza, per le decisioni previste per le riunioni e le attività. 4.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può invitare i rappresentanti dell’ente a partecipare alle riunioni o alle attività del collegio delle autorità di vigilanza in funzione delle questioni e degli obiettivi della riunione o dell’attività.
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