Art. 25 · Membri e osservatori di un collegio delle autorità di vigilanza

Art. 25

Membri e osservatori di un collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Membri e osservatori di un collegio delle autorità di vigilanza 1.   A seguito della classificazione dell’ente con succursali in altri Stati membri effettuata conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790, l’autorità competente dello Stato membro d’origine chiede alle autorità seguenti di diventare membri del collegio delle autorità di vigilanza: a) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative; b) le banche centrali del SEBC degli Stati membri che, in virtù della legislazione nazionale, sono coinvolte nella vigilanza prudenziale delle succursali significative di cui alla lettera a) ma che non sono autorità competenti; c) l’ABE. 2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine chiede alle autorità seguenti di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790: a) le autorità di vigilanza dei paesi terzi in cui sono autorizzati gli enti o sono stabilite le succursali ritenute importanti per il gruppo, ai sensi dell’, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento, a condizione che tali autorità di vigilanza siano soggette agli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE; b) l’autorità di risoluzione dello Stato membro d’origine; c) l’autorità AML/CFT dello Stato membro d’origine; d) se è stata istituita una seconda impresa madre nell’UE intermedia conformemente all’articolo 21 ter, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata o l’autorità di vigilanza del gruppo di tale secondo collegio delle autorità di vigilanza; e) per un conglomerato finanziario, il coordinatore di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE, se diverso dall’autorità competente dello Stato membro d’origine. 3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine può chiedere alle autorità seguenti di diventare osservatori del collegio delle autorità di vigilanza conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790: a) le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali non significative; b) le autorità di vigilanza dei paesi terzi diverse dalle autorità di cui al paragrafo 2, lettera a); c) le autorità o gli organismi pubblici di uno Stato membro responsabili o coinvolti nella vigilanza dell’ente o delle sue succursali, a condizione che l’autorità competente dello stesso Stato membro ospitante abbia accettato di diventare membro o osservatore del collegio delle autorità di vigilanza, tra cui: i) l’autorità AML/CFT di uno Stato membro; ii) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei mercati degli strumenti finanziari; iii) le autorità responsabili della tutela dei consumatori; d) le autorità di risoluzione degli Stati membri ospitanti, a condizione che l’autorità competente dello stesso Stato membro ospitante abbia accettato di diventare membro o osservatore del collegio delle autorità di vigilanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:791:oj#art-25