Art. 23 · Monitoraggio dell’attuazione della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza

Art. 23

Monitoraggio dell’attuazione della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza

In vigore dal 23 apr 2025
Monitoraggio dell’attuazione della risposta prudenziale coordinata a una situazione di emergenza 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti o sulle succursali significative del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza monitorano e si scambiano informazioni sull’attuazione della risposta prudenziale coordinata di cui all’. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono un aggiornamento sull’attuazione delle azioni concordate secondo il calendario previsto, di cui all’, paragrafo 2, e la necessità di attualizzarle o adeguarle.
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