Art. 21 · Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

Art. 21

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

In vigore dal 23 apr 2025
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza 1.   Se si verifica una situazione di emergenza, l’autorità di vigilanza su base consolidata coordina e prepara la valutazione della situazione di emergenza («valutazione prudenziale coordinata») in cooperazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo o sulle succursali significative che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. 2.   La valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza, effettuata conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790, tiene conto di quanto segue: a) la natura e la gravità della situazione di emergenza; b) l’effetto o il potenziale effetto della situazione di emergenza sul gruppo nel suo insieme e sui soggetti del gruppo che ne sono o possono esserne interessati; c) il rischio di contagio transfrontaliero. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), l’autorità di vigilanza su base consolidata considera le potenziali conseguenze sistemiche per gli Stati membri nei quali sono stabiliti soggetti del gruppo o succursali significative.
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