Art. 20
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza
In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni in una situazione di emergenza
1. L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si scambiano tutte le informazioni necessarie al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti nel titolo VII, capo 1, sezione II, della stessa direttiva e, ove applicabili, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE.
2. Immediatamente dopo essere stata informata della situazione di emergenza da un membro o un osservatore del collegio delle autorità di vigilanza, o dopo averla individuata, l’autorità di vigilanza su base consolidata comunica le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera b), secondo le procedure stabilite conformemente alla lettera a) di detto paragrafo, ai membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti del gruppo o sulle succursali significative che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza, e all’ABE.
3. A seconda della natura, della gravità, del potenziale effetto sistemico o di altro tipo e della probabilità di contagio della situazione di emergenza, i membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sui soggetti o sulle succursali significative del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza e l’autorità di vigilanza su base consolidata possono scambiarsi informazioni aggiuntive.
4. Se le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono rilevanti per l’adempimento dei compiti degli osservatori, e in particolare dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata comunica le predette informazioni a tali osservatori.
5. Per rispondere a una situazione di emergenza di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790, l’autorità di vigilanza su base consolidata coinvolge senza indebito indugio l’autorità di risoluzione a livello di gruppo e condivide i contributi ricevuti da tale autorità con i membri del collegio delle autorità di vigilanza.
Storico versioni
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