Art. 2
Classificazione di un gruppo di enti
In vigore dal 23 apr 2025
Classificazione di un gruppo di enti
1. L’autorità di vigilanza su base consolidata classifica un gruppo di enti conformemente alla procedura di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790 della Commissione (10) al fine di individuare i soggetti e le succursali seguenti:
a)
enti e succursali stabiliti in uno Stato membro, comprese le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista riconosciute conformemente all’articolo 21 bis della direttiva 2013/36/UE;
b)
soggetti del settore finanziario autorizzati in uno Stato membro;
c)
enti e succursali stabiliti in un paese terzo.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la classificazione riflette le informazioni seguenti:
a)
lo Stato membro nel quale l’ente è autorizzato o la succursale è stabilita;
b)
l’autorità competente responsabile della vigilanza sull’ente o l’autorità competente dello Stato membro ospitante in cui è stabilita la succursale nonché altre autorità del settore finanziario di tale Stato membro come le autorità competenti responsabili della vigilanza sui mercati degli strumenti finanziari, della prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo o responsabili della protezione dei consumatori;
c)
se l’ente è soggetto a vigilanza prudenziale su base individuale o se gli è stata concessa una deroga all’applicazione dei requisiti di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale a norma degli o 10 di tale regolamento;
d)
l’importanza dell’ente per lo Stato membro in cui l’ente è autorizzato e i criteri utilizzati dalle autorità competenti per determinare tale importanza, in particolare:
i)
le dimensioni dell’ente rispetto al mercato locale in termini di importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio;
ii)
se la quota di mercato dell’ente in termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro in cui tale ente è autorizzato;
iii)
l’incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell’ente sulla liquidità sistemica e sui sistemi di pagamento, di compensazione e regolamento nello Stato membro in cui tale ente è autorizzato;
iv)
il risultato della valutazione dell’importanza sistemica ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE e informazioni sull’importanza dell’ente per il gruppo, a condizione che l’importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio di tale ente superi l’1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata;
e)
l’importanza della succursale per lo Stato membro in cui è stabilita, in particolare:
i)
se la succursale è considerata o deve essere considerata significativa ai sensi dell’articolo 51 della direttiva 2013/36/UE;
ii)
l’importanza di tale succursale per il gruppo, a condizione che l’importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio di tale succursale superi l’1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), la classificazione riflette le informazioni seguenti:
a)
lo Stato membro in cui il soggetto del settore finanziario è stabilito o il paese terzo in cui l’ente o la succursale sono stabiliti;
b)
l’autorità responsabile o coinvolta nella vigilanza su detto soggetto del settore finanziario, ente o succursale;
c)
le informazioni sull’importanza del soggetto del settore finanziario, dell’ente o della succursale per il gruppo, a condizione che l’importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio di tale soggetto del settore finanziario, ente o succursale superi l’1 % del totale delle attività e degli elementi fuori bilancio del gruppo su base consolidata.
4. La classificazione del gruppo di enti riflette quanto segue:
a)
nei casi in cui si applica l’articolo 116, paragrafo 1 bis, della direttiva 2013/36/UE, se le sedi di tutte le filiazioni transfrontaliere di un ente impresa madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE sono autorizzate in paesi terzi;
b)
nei casi in cui si applica l’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, se nell’Unione sono stabilite una o due imprese madri nell’UE intermedie.
Storico versioni
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