Art. 19
Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza
In vigore dal 23 apr 2025
Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza
1. L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza elaborano un quadro operativo del collegio prevedendo le potenziali situazioni di emergenza ai sensi dell’articolo 112, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE («quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza») e tenendo conto delle specificità e della struttura del gruppo di enti.
2. Il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza include i seguenti elementi:
a)
le procedure specifiche del collegio che si applicano qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all’articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE;
b)
le informazioni minime da scambiare qualora si verifichi una situazione di emergenza di cui all’articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
3. Le informazioni minime di cui al paragrafo 2, lettera b), includono quanto segue:
a)
una descrizione della situazione di emergenza venutasi a creare, tra cui la causa alla base della situazione di emergenza, e l’impatto previsto della situazione di emergenza sui soggetti del gruppo e sull’intero gruppo, sulla liquidità del mercato e sulla stabilità del sistema finanziario;
b)
una spiegazione delle misure e delle azioni adottate o pianificate dall’autorità di vigilanza su base consolidata o da uno dei membri del collegio delle autorità di vigilanza o dai soggetti del gruppo stessi in risposta alla situazione di emergenza;
c)
le più recenti informazioni quantitative disponibili sulla posizione patrimoniale e di liquidità dei soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza su base individuale e consolidata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:791:oj#art-19