Art. 17.tit_1 · Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza

Art. 17.tit_1

Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:791:oj#art-17.tit_1