Art. 17 · Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza

Art. 17

Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza 1.   Se le informazioni di cui agli articoli da 12 a 18 sono rilevanti per l’adempimento dei compiti degli osservatori, l’autorità di vigilanza su base consolidata comunica tali informazioni agli osservatori interessati. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica all’autorità di risoluzione a livello di gruppo quanto segue: a) i fondi propri richiesti a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e gli eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati agli enti conformemente all’articolo 104 ter di tale direttiva; b) le informazioni rilevanti ai fini degli  nonies, 91 e 92 della direttiva 2014/59/UE; c) la tempistica della decisione congiunta sulla revisione e valutazione del piano di risanamento di gruppo a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, compresa la data entro la quale l’autorità di risoluzione a livello di gruppo è tenuta a formulare raccomandazioni a norma dell’, paragrafo 4, di tale direttiva; d) la tempistica delle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente conformemente all’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE; e) le informazioni di cui all’, paragrafo 4, e all’ del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2025:791:oj#art-17