Art. 16
Programma di revisione
In vigore dal 23 apr 2025
Programma di revisione
1. Ai fini dell’adozione del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza individuano le attività di vigilanza da svolgere.
2. Il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza contiene almeno gli elementi seguenti:
a)
i settori di lavoro congiunto individuati in seguito alla valutazione del rischio del gruppo e alla valutazione del rischio di liquidità del gruppo nonché alle decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente ai sensi dell’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE oppure in seguito ad altra attività intrapresa dal collegio delle autorità di vigilanza, tra cui il tentativo di accrescere l’efficacia della vigilanza sopprimendo l’inutile duplicazione di obblighi di vigilanza conformemente all’articolo 116, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva;
b)
i rispettivi programmi di revisione prudenziale dell’autorità di vigilanza su base consolidata e dei membri del collegio delle autorità di vigilanza per gli enti e le succursali stabiliti in uno Stato membro;
c)
i principali settori di lavoro del collegio delle autorità di vigilanza e le attività di vigilanza pianificate, tra cui la valutazione dell’attuazione delle politiche di gruppo, un programma di attività non in loco e di ispezioni in loco ai sensi all’articolo 99, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/36/UE;
d)
i membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della condotta delle attività di vigilanza pianificate;
e)
la ripartizione dei compiti e delle responsabilità rispettivamente in caso di affidamento di compiti e delega di responsabilità;
f)
se del caso, gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza, qualora tali osservatori siano coinvolti in un’attività di vigilanza;
g)
i calendari previsti, in termini sia di date che di durata, per ciascuna delle attività di vigilanza pianificate.
Storico versioni
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