Art. 13 · Scambio di informazioni in materia di non conformità, sanzioni e altre misure correttive

Art. 13

Scambio di informazioni in materia di non conformità, sanzioni e altre misure correttive

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni in materia di non conformità, sanzioni e altre misure correttive 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza informazioni su qualsiasi situazione in relazione alla quale l’autorità di vigilanza su base consolidata abbia stabilito che un ente impresa madre nell’UE, a livello individuale o consolidato, soggetto al suo mandato di vigilanza: a) non ha rispettato il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE; b) è soggetto alle sanzioni amministrative o ad altre misure amministrative imposte ai sensi degli articoli da 64 a 67 della direttiva 2013/36/UE. 2.   I membri del collegio delle autorità di vigilanza comunicano all’autorità di vigilanza su base consolidata informazioni su qualsiasi situazione in relazione alla quale tali membri abbiano stabilito che un ente o una succursale soggetto al loro mandato di vigilanza: a) non ha rispettato il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE; b) è soggetto alle sanzioni amministrative o ad altre misure amministrative imposte ai sensi degli articoli da 64 a 67 della direttiva 2013/36/UE. L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica le informazioni in questione ai membri del collegio delle autorità di vigilanza per i quali tali informazioni sono rilevanti ai sensi dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790. 3.   Sulla base delle informazioni scambiate a norma dei paragrafi 1 e 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza discutono il possibile impatto delle questioni di non conformità e delle sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per i soggetti del gruppo interessati o per il gruppo nel suo complesso.
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