Art. 12 · Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità

Art. 12

Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni su segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza che partecipano all’elaborazione della relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo, di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, o della relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo, di cui all’articolo 113, paragrafo 2, lettera b), della stessa direttiva, per pervenire a decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici dell’ente in conformità di tale articolo si scambiano informazioni quantitative al fine di individuare segni premonitori, rischi potenziali e vulnerabilità e di contribuire alla relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo e alla relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo. A tal fine l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza stabiliscono di comune accordo un elenco di indicatori da scambiarsi periodicamente in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/790. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 si basano sulle informazioni raccolte dalle autorità competenti conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione (15). Tali informazioni riguardano tutti gli enti del gruppo stabiliti in uno Stato membro e almeno i settori seguenti: a) capitale e leva finanziaria; b) liquidità; c) qualità delle attività; d) finanziamento (funding); e) redditività; f) rischio di concentrazione. 3.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza individuano i rischi e le vulnerabilità riguardo al gruppo e ai suoi soggetti, scambiandosi informazioni qualitative e quantitative su quanto segue: a) il contesto macroeconomico in cui operano il gruppo di enti e i soggetti del gruppo; b) gli sviluppi negativi dei mercati che potrebbero compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri in cui sono stabiliti soggetti di un gruppo o succursali significative e che possono avere un impatto negativo sui soggetti del gruppo o sulle sue succursali significative. 4.   Qualora un soggetto del gruppo violi o, a causa tra l’altro di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, rischi di violare nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE come indicato all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza si informano reciprocamente in merito a quanto segue: a) se sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione delle misure di intervento precoce; b) se sono adottate o pianificate misure di intervento precoce per il gruppo o uno dei soggetti del gruppo conformemente agli della direttiva 2014/59/UE; c) le potenziali conseguenze di tali misure di intervento precoce. 5.   L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica, se del caso, le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui sono stabilite succursali significative.
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