Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 apr 2025
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
—
«autorità AML/CFT»: un’autorità incaricata del dovere pubblico di garantire il rispetto della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
—
«autorità di vigilanza del gruppo»: un’autorità di vigilanza del gruppo secondo la definizione di cui all’, paragrafo 1, punto 15), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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