Art. 8 · Riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di metodi interni

Art. 8

Riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di metodi interni

In vigore dal 23 apr 2025
Riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di metodi interni 1.   Qualora gli enti stabiliti in uno Stato membro, compreso l’ente impresa madre nell’UE, non soddisfino più i requisiti per l’uso di un metodo interno conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 4 o 9, all’articolo 283, all’articolo 312, paragrafo 2, o all’articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013, o qualora uno dei membri del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791 («membro interessato») abbia individuato carenze sostanziali conformemente all’articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata e il membro interessato collaborano e si consultano pienamente per concordare le seguenti azioni: a) la revoca dell’autorizzazione all’uso del modello interno di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2025/791; b) la restrizione dell’uso del modello interno di cui all’, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento delegato; c) l’imposizione di requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui all’, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento delegato. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri interessati del collegio delle autorità di vigilanza che sono responsabili della vigilanza sui soggetti che applicano il modello interno e risentono delle carenze di cui al paragrafo 1 adottano congiuntamente la decisione in merito alla revoca dell’autorizzazione a utilizzare un modello interno o alla restrizione dell’uso del modello interno. La cooperazione tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e tali membri segue la procedura di cui agli articoli da 3 a 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione (8). 3.   La decisione di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo è adottata secondo la procedura per le decisioni congiunte sul capitale di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica a tutti gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 qualora ritenga che tali informazioni siano tali da interessare altre attività del collegio o siano essenziali per l’adempimento dei compiti di altri membri del collegio.
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