Art. 7
Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza
In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza
1. Una volta raggiunta una decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell’ente conformemente all’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata fornisce all’autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/791.
2. Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti, l’autorità di vigilanza su base consolidata comunica agli osservatori interessati le informazioni rilevanti condivise ai fini dell’ del regolamento delegato (UE) 2025/791.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:790:oj#art-7