Art. 7 · Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza

Art. 7

Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Scambio di informazioni tra l’autorità di vigilanza su base consolidata e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza 1.   Una volta raggiunta una decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell’ente conformemente all’articolo 113 della direttiva 2013/36/UE, l’autorità di vigilanza su base consolidata fornisce all’autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/791. 2.   Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio del gruppo o dei suoi soggetti, l’autorità di vigilanza su base consolidata comunica agli osservatori interessati le informazioni rilevanti condivise ai fini dell’ del regolamento delegato (UE) 2025/791.
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