Art. 5 · Riunioni e attività dei collegi delle autorità di vigilanza

Art. 5

Riunioni e attività dei collegi delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Riunioni e attività dei collegi delle autorità di vigilanza 1.   I collegi delle autorità di vigilanza si riuniscono almeno una volta l’anno. Tuttavia, con il consenso di tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tenuto conto delle specificità del gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata può stabilire una diversa frequenza delle riunioni del collegio. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata stabilisce gli obiettivi delle riunioni del collegio delle autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza su base consolidata assicura che tali obiettivi siano rispecchiati nell’ordine del giorno delle riunioni. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata decide se la riunione è convocata in presenza o in forma virtuale, sulla base degli obiettivi della riunione. 4.   L’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la proposta di ordine del giorno della riunione a tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza, all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza che l’autorità di vigilanza su base consolidata intende invitare conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento delegato 2025/791, invitandoli a proporre eventuali punti da aggiungere all’ordine del giorno. L’autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto di tutte le proposte avanzate dai membri e dagli osservatori di cui al primo comma in materia di punti dell’ordine del giorno e, su richiesta, spiega i motivi del loro mancato recepimento. 5.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza impegnati in un’attività o una riunione particolare si scambiano, con ampio anticipo rispetto a detta attività o riunione, documenti e contributi ai documenti di lavoro, per consentire a tutti i partecipanti alla riunione o all’attività di contribuire attivamente alle discussioni.
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