Art. 4 · Accordi scritti di coordinamento e cooperazione

Art. 4

Accordi scritti di coordinamento e cooperazione

In vigore dal 23 apr 2025
Accordi scritti di coordinamento e cooperazione 1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata prepara la propria proposta per la conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 115 della direttiva 2013/36/UE e all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791. 2.   L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica la proposta ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione. 3.   Per mettere a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata considera tutti i pareri espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato recepimento. 4.   Immediatamente dopo aver messo a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata li trasmette ai membri del collegio delle autorità di vigilanza. 5.   Qualora l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza lo reputino necessario, l’applicazione degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione è messa alla prova mediante simulazioni o in altri modi adeguati. 6.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza modificano, se necessario, gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione in caso di variazioni di uno qualsiasi dei loro elementi di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791. Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione sono modificati a norma del paragrafo 7 in caso di variazioni nella composizione del collegio delle autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza riesaminano gli elementi degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791 con la frequenza prevista dagli accordi stessi. 7.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza modificano gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione secondo la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 4. 8.   Per concludere e modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all’allegato II.
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