Art. 4
Accordi scritti di coordinamento e cooperazione
In vigore dal 23 apr 2025
Accordi scritti di coordinamento e cooperazione
1. L’autorità di vigilanza su base consolidata prepara la propria proposta per la conclusione di accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’articolo 115 della direttiva 2013/36/UE e all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791.
2. L’autorità di vigilanza su base consolidata comunica la proposta ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione.
3. Per mettere a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata considera tutti i pareri espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato recepimento.
4. Immediatamente dopo aver messo a punto gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata li trasmette ai membri del collegio delle autorità di vigilanza.
5. Qualora l’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza lo reputino necessario, l’applicazione degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione è messa alla prova mediante simulazioni o in altri modi adeguati.
6. L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza modificano, se necessario, gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione in caso di variazioni di uno qualsiasi dei loro elementi di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791.
Gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione sono modificati a norma del paragrafo 7 in caso di variazioni nella composizione del collegio delle autorità di vigilanza.
L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza riesaminano gli elementi degli accordi scritti di coordinamento e cooperazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/791 con la frequenza prevista dagli accordi stessi.
7. L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza modificano gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione secondo la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 4.
8. Per concludere e modificare gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione, l’autorità di vigilanza su base consolidata utilizza il modello di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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