Art. 26
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza
In vigore dal 23 apr 2025
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza
1. Ai fini dell’articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità competente dello Stato membro di origine coordina l’elaborazione di un progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza sulla base della propria valutazione e di quella dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sulle succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza.
2. Il progetto di valutazione prudenziale coordinata riguarda le succursali che sono o possono essere interessate dalla situazione di emergenza. I pareri e le valutazioni dei membri del collegio delle autorità di vigilanza che esercitano la vigilanza sulle succursali interessate o che possono essere interessate sono adeguatamente rispecchiati nel progetto di valutazione prudenziale coordinata.
3. Se la situazione di emergenza è limitata a una succursale specifica, la valutazione prudenziale della situazione di emergenza è eseguita dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su tale succursale, insieme con l’autorità competente dello Stato membro di origine.
Storico versioni
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