Art. 24 · Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza

Art. 24

Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza

In vigore dal 23 apr 2025
Quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza 1.   Conformemente all’articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità competente dello Stato membro di origine prepara una proposta per l’elaborazione di un quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza. 2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine sottopone ai membri del collegio delle autorità di vigilanza la proposta di quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza, invitandoli a formulare pareri e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione. 3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine tiene conto di tutti i pareri espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, qualora tali pareri non siano stati tenuti in considerazione, ne spiega i motivi. 4.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette ai membri del collegio delle autorità di vigilanza la versione finale del quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza. 5.   L’autorità competente dello Stato membro di origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza riesaminano almeno una volta l’anno e, se necessario, aggiornano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza. 6.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri del collegio delle autorità di vigilanza aggiornano il quadro operativo del collegio per le situazioni di emergenza secondo la procedura descritta ai paragrafi da 1 a 4.
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