Art. 22 · Programma di revisione

Art. 22

Programma di revisione

In vigore dal 23 apr 2025
Programma di revisione 1.   Per la definizione del programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 99 della direttiva 2013/36/UE, conformemente all’articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2025/791, i membri del collegio delle autorità di vigilanza inviano i propri contributi all’autorità competente dello Stato membro di origine. 2.   Dopo aver ricevuto i contributi di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine prepara un progetto di programma di revisione per il collegio delle autorità di vigilanza. 3.   L’autorità competente dello Stato membro di origine trasmette il progetto di programma di revisione ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, invitandoli a formulare pareri sui settori di lavoro congiunto e indicando un termine adeguato per la relativa presentazione. 4.   Al fine di mettere a punto il programma di revisione, l’autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto di tutti i pareri espressi dai membri del collegio delle autorità di vigilanza e, se necessario, spiega i motivi del loro mancato recepimento. 5.   Una volta messo a punto il programma di revisione, l’autorità competente dello Stato membro d’origine lo comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza. 6.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine aggiorna il programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza secondo la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo almeno una volta l’anno o con maggiore frequenza se l’autorità competente dello Stato membro d’origine o i membri del collegio delle autorità di vigilanza lo ritengono necessario a seguito della revisione e valutazione prudenziale effettuata a norma dell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.
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