Art. 21
Quadro generale per lo scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro di origine e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza
In vigore dal 23 apr 2025
Quadro generale per lo scambio di informazioni tra l’autorità competente dello Stato membro di origine e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza
1. Le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/791 sono fornite dall’autorità competente dello Stato membro d’origine all’autorità di risoluzione di tale Stato membro non appena sia stata completata la revisione e valutazione prudenziale dell’ente di cui all’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.
2. Nel caso di un evento con effetti negativi rilevanti sul profilo di rischio dell’ente o delle sue succursali significative, l’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica agli osservatori interessati le informazioni rilevanti condivise ai fini dell’articolo 35 del regolamento delegato (UE) 2025/791.
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