Art. 19 · Riunioni e attività del collegio delle autorità di vigilanza

Art. 19

Riunioni e attività del collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 23 apr 2025
Riunioni e attività del collegio delle autorità di vigilanza 1.   L’autorità competente dello Stato membro di origine avvia una regolare cooperazione con i membri del collegio delle autorità di vigilanza sotto forma, ad esempio, di riunioni o altre attività. 2.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine comunica ai membri del collegio delle autorità di vigilanza, inclusa l’ABE, le riunioni e le attività organizzate e i relativi obiettivi. 3.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine stabilisce chiaramente gli obiettivi delle riunioni o delle attività e assicura che essi siano rispecchiati nei punti dell’ordine del giorno delle riunioni o delle attività. 4.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine trasmette la proposta di ordine del giorno della riunione a tutti i membri del collegio delle autorità di vigilanza, all’autorità di risoluzione dello Stato membro d’origine e agli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza che intende invitare conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/791, invitandoli a proporre eventuali punti da aggiungere all’ordine del giorno. L’autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto di tutte le proposte avanzate dai membri e dagli osservatori in materia di punti dell’ordine del giorno e, su richiesta, spiega i motivi del loro mancato recepimento. 5.   L’autorità competente dello Stato membro d’origine e i membri e gli osservatori del collegio delle autorità di vigilanza impegnati in una riunione o un’attività particolare distribuiscono documenti e contributi ai documenti di lavoro in tempo utile prima dell’attività o della riunione affinché i membri e gli osservatori partecipanti al collegio possano tenerne adeguatamente conto.
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