Art. 16
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
In vigore dal 23 apr 2025
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza
1. Ai fini dell’ del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità di vigilanza su base consolidata ha un ruolo di guida nell’elaborazione di una risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza rispetto al gruppo e ai soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. L’autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su questi soggetti del gruppo.
2. Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza è elaborata dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su tale soggetto, insieme con l’autorità di vigilanza su base consolidata.
3. L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza adempiono i compiti citati ai paragrafi 1 e 2 senza indebito indugio.
4. L’elaborazione della valutazione prudenziale coordinata di una situazione di emergenza quale indicata all’ e l’elaborazione della risposta prudenziale coordinata a tale situazione di emergenza possono essere condotte in parallelo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:790:oj#art-16