Art. 16 · Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

Art. 16

Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza

In vigore dal 23 apr 2025
Coordinamento della risposta prudenziale a una situazione di emergenza 1.   Ai fini dell’ del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità di vigilanza su base consolidata ha un ruolo di guida nell’elaborazione di una risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza rispetto al gruppo e ai soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. L’autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su questi soggetti del gruppo. 2.   Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la risposta prudenziale coordinata alla situazione di emergenza è elaborata dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su tale soggetto, insieme con l’autorità di vigilanza su base consolidata. 3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e i membri del collegio delle autorità di vigilanza adempiono i compiti citati ai paragrafi 1 e 2 senza indebito indugio. 4.   L’elaborazione della valutazione prudenziale coordinata di una situazione di emergenza quale indicata all’ e l’elaborazione della risposta prudenziale coordinata a tale situazione di emergenza possono essere condotte in parallelo.
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