Art. 15 · Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

Art. 15

Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza

In vigore dal 23 apr 2025
Coordinamento della valutazione prudenziale di una situazione di emergenza 1.   Ai fini dell’ del regolamento delegato (UE) 2025/791, l’autorità di vigilanza su base consolidata coordina l’elaborazione di un progetto di valutazione prudenziale coordinata della situazione di emergenza sulla base della propria valutazione e di quella dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza sui soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. 2.   Il progetto di valutazione prudenziale coordinata riguarda i soggetti del gruppo che sono o possono essere interessati dalla situazione di emergenza. L’autorità di vigilanza su base consolidata prende in debita considerazione i pareri e le valutazioni dei membri del collegio delle autorità di vigilanza responsabili della vigilanza su questi soggetti del gruppo di cui all’, paragrafo 4, e i contributi dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo. 3.   Se la situazione di emergenza è limitata a un soggetto specifico del gruppo, la valutazione prudenziale della situazione di emergenza è eseguita dal membro del collegio delle autorità di vigilanza responsabile della vigilanza su tale soggetto, insieme con l’autorità di vigilanza su base consolidata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:790:oj#art-15