Art. 1 · Condizioni e indicatori che l’ABE deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari

Art. 1

Condizioni e indicatori che l’ABE deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari

In vigore dal 23 apr 2025
Condizioni e indicatori che l’ABE deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari 1.   L’ABE considera un caso straordinario qualsiasi periodo di 250 giorni lavorativi utilizzato dagli enti per valutare se soddisfano i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti relativi al test di assegnazione di profitti e perdite di cui all’articolo 325 sexagies di tale regolamento, se tale periodo comprende un lasso di tempo in relazione al quale l’ABE ritenga che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) è stato osservato un forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o si è verificato un importante cambiamento di regime; b) vi è la probabilità che il forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o l’importante cambiamento di regime di cui alla lettera a) rendano i risultati dei test retrospettivi effettuati conformemente all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 o i risultati del test di assegnazione di profitti e perdite effettuato conformemente all’articolo 325 sexagies di tale regolamento non rappresentativi dell’adeguatezza del modello interno per il calcolo dei requisiti di fondi propri, anche nel caso in cui tali test producano risultati non connessi a carenze del modello interno. 2.   Nel valutare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, l’ABE tiene conto di indicatori che sono rappresentativi del forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o dell’importante cambiamento di regime, o che ne riflettono la natura, tra cui tutti gli elementi seguenti: a) i risultati di un’analisi degli indici di volatilità e degli indicatori di volatilità effettive che l’ABE ritiene idonei a cogliere la natura di tale forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o di tale importante cambiamento di regime; b) i risultati di una valutazione volta a stabilire se il forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o l’importante cambiamento di regime abbia portato a livelli di volatilità comparabili o superiori a quelli osservati durante la crisi finanziaria mondiale o la pandemia di COVID-19, o se abbia comportato una variazione relativa dei livelli di volatilità paragonabile alla variazione osservata durante tale crisi o pandemia; c) i risultati di una valutazione della rapidità con cui si è manifestato il forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o l’importante cambiamento di regime; d) i risultati di un’analisi delle correlazioni e degli indicatori di correlazione pertinenti, compresa una valutazione volta a stabilire se sia stata osservata una variazione improvvisa e significativa del livello di correlazione. Ai fini del primo comma, lettera c), per quanto riguarda i test retrospettivi effettuati conformemente all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ABE prende in considerazione in particolare se e in quale misura le caratteristiche statistiche osservate durante il periodo di forte stress dei mercati finanziari transfrontalieri o caratterizzato da un importante cambiamento di regime differiscono da quelle osservate durante il periodo di riferimento che gli enti utilizzano per la calibrazione della misura del valore a rischio.
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