Art. 1
In vigore dal 16 apr 2025
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di suole in acciaio, con o senza soprassuole in gomma, anche assemblate in un cingolo a catena, con una lunghezza massima di 3 000 mm, utilizzate sulle macchine attualmente classificate alle voci 8426 , 8429 o 8430 , o sui trasportatori a nastro attualmente classificati alla voce 8428 originarie della Repubblica popolare cinese.
Il prodotto oggetto del dazio antidumping provvisorio è attualmente classificato con i codici NC ex 8431 39 00 , ex 8431 49 20 ed ex 8431 49 80 (codici TARIC 8431 39 00 21, 8431 39 00 25, 8431 39 00 26, 8431 39 00 29, 8431 49 20 11, 8431 49 20 15, 8431 49 20 16, 8431 49 20 19, 8431 49 80 11, 8431 49 80 15, 8431 49 80 16 e 8431 49 80 19).
2. L’aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 62,5 %.
3. Per le suole in acciaio importate assemblate in un cingolo a catena, il dazio antidumping di cui al paragrafo 2 si applica alla seguente quota del prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti assemblati importati:
—
55 % per i gruppi di cingoli;
—
50 % per i gruppi di cingoli completi.
4. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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