Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 apr 2025
All’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’autorità competente può imporre ai gestori di comunicare, nella relazione sul livello di attività di cui al paragrafo 1, anche qualsiasi parametro supplementare elencato nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331.».
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