Art. 1 · Recupero delle quote oggetto di riduzione in conformità dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331

Art. 1

Recupero delle quote oggetto di riduzione in conformità dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331

In vigore dal 16 apr 2025
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) è inserito il punto (1 bis) seguente: «(1 bis) «livello medio di attività atteso»: per ciascun sottoimpianto, la media aritmetica dei livelli annuali di attività attesi, determinati sulla base del metodo di cui all’allegato I, per i due anni civili precedenti la presentazione di una comunicazione di cui all’, paragrafo 1;»; b) è inserito il punto (4 bis) seguente: «(4 bis) «sottoimpianto con emissioni di processo»: il sottoimpianto con emissioni di processo ai sensi dell’, punto 10), del regolamento delegato (UE) 2019/331;» 2) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Nel 2021 e nel 2026 la comunicazione include i dati relativi ai due anni precedenti la sua presentazione.»; b) il paragrafo 3 è così modificato: i) al primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: «La relazione sul livello di attività è presentata all’autorità competente che concede l’assegnazione gratuita entro il 31 marzo di ogni anno, a meno che l’autorità competente non stabilisca un termine anteriore per la presentazione.»; ii) il secondo comma è soppresso; iii) il terzo comma è sostituito dal seguente: «L’autorità competente può sospendere il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito a un impianto fino a quando non ha stabilito che l’impianto non risponde ai requisiti per l’adeguamento dell’assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l’adeguamento dell’assegnazione all’impianto. L’autorità competente sospende il rilascio di quote di emissioni a titolo gratuito in una delle seguenti situazioni: a) il gestore non ha presentato alcuna relazione verificata sul livello di attività; b) la dichiarazione di verifica della relazione sul livello di attività contiene uno dei pareri di cui all’articolo 27, paragrafo 1, primo comma, lettera b), c) o d), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. L’eventuale sospensione dell’assegnazione di quote in conformità del terzo comma resta in vigore fino a quando l’autorità competente non ha stabilito che l’impianto non è soggetto ad alcun obbligo di adeguamento dell’assegnazione, oppure fino a quando la Commissione non ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 circa l’adeguamento dell’assegnazione all’impianto.»; c) il paragrafo 4 è così modificato: i) al primo comma, la lettera a) è soppressa; ii) il secondo comma è soppresso; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: « Articolo 3 bis Recupero delle quote oggetto di riduzione in conformità dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331 1.   Se il quantitativo annuo finale delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito è stato ridotto a norma dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore può recuperare le quote oggetto di riduzione, purché dimostri in modo soddisfacente per l’autorità competente che è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) sono state attuate tutte le raccomandazioni in sospeso scaturite dagli audit di efficienza energetica o dai sistemi di gestione dell’energia certificati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 e il verificatore ha confermato, in sede di verifica della relazione annuale sul livello di attività, che l’attuazione di tali raccomandazioni è stata completata; b) durante o dopo il pertinente periodo di riferimento sono state attuate altre misure che hanno consentito di ottenere riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nell’impianto equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit energetico o nel sistema di gestione dell’energia certificato di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 e il verificatore, in sede di verifica della relazione annuale sul livello di attività, ha confermato che l’attuazione di tali misure è stata completata e che sono state conseguite riduzioni equivalenti delle emissioni di gas a effetto serra. 2.   Se desidera recuperare le quote oggetto di riduzione a norma del paragrafo 1, il gestore presenta all’autorità competente una richiesta in tal senso come parte integrante della relazione verificata sul livello di attività di cui all’, paragrafo 3, primo comma. L’autorità competente valuta la richiesta e decide se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1. Se l’autorità competente decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 relativa agli adeguamenti dell’assegnazione a tale impianto, il gestore riceve ogni anno l’intero quantitativo di quote per gli anni rimanenti nel periodo di assegnazione con decorrenza dall’anno di presentazione della domanda di recupero delle quote oggetto di riduzione. Articolo 3 ter Relazione sulla neutralità climatica 1.   I gestori di impianti che hanno presentato un piano di neutralità climatica a norma dell’articolo 22 ter del regolamento delegato (UE) 2019/331 redigono una relazione sulla neutralità climatica contenente le informazioni elencate nell’allegato II del presente regolamento. 2.   I gestori di cui al paragrafo 1 presentano all’autorità competente la relazione sulla neutralità climatica e la corrispondente dichiarazione di verifica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 entro il 31 marzo 2026 per il periodo fino al 31 dicembre 2025 ed entro il 31 marzo di ogni quinquennio successivo per il quinquennio precedente. In deroga al primo comma, l’autorità competente può fissare un termine anteriore per la presentazione della relazione sulla neutralità climatica e della corrispondente dichiarazione di verifica. 3.   La Commissione mette a disposizione un modello elettronico o un formato di file specifico per fornire le informazioni indicate nell’allegato II. 4.   Per redigere la relazione sulla neutralità climatica, i gestori utilizzano il modello elettronico o il formato di file specifico di cui al paragrafo 3. 5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono imporre ai gestori di usare modelli elettronici o formati di file specifici elaborati dagli Stati membri stessi per la redazione e la presentazione delle relazioni sulla neutralità climatica conformemente agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/87/CE. Articolo 3 quater Assegnazione delle quote oggetto di riduzione in conformità dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 1.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/331, dopo la riduzione delle quote a norma del primo comma di tale articolo, le quote oggetto di riduzione sono assegnate per ogni anno nel periodo di assegnazione applicabile. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la condizione di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/331 è soddisfatta se si applicano tutte le condizioni seguenti: a) il gestore ha presentato una relazione verificata sulla neutralità climatica entro il 31 marzo 2026, o entro un termine precedente fissato dall’autorità competente, per il periodo fino al 31 dicembre 2025 ed entro il 31 marzo di ogni quinquennio successivo per il quinquennio precedente; b) la relazione sulla neutralità climatica è stata verificata e giudicata soddisfacente conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e il verificatore ha confermato che i traguardi e gli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica sono stati conseguiti per il pertinente quinquennio; c) la relazione verificata sulla neutralità climatica è conforme all’articolo 3 ter. Articolo 3 quinquies 30 % di quote supplementari per il teleriscaldamento 1.   Al fine di aumentare del 30 % il numero annuo preliminare di quote di emissioni a norma dell’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331, i gestori presentano all’autorità competente prove documentali dell’impegno giuridico a effettuare l’investimento di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/331 e prove documentali del fatto che l’investimento consentirà riduzioni significative delle emissioni prima del 2030. 2.   Entro il 31 marzo 2026 i gestori possono presentare per la prima volta le prove di cui al paragrafo 1, unitamente alla relazione verificata sulla neutralità climatica. Se negli anni successivi sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore presenta le prove di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo dell’anno pertinente, unitamente alla relazione annuale verificata sul livello di attività. In deroga al primo comma, l’autorità competente può fissare un termine anteriore per la presentazione delle prove documentali e della relazione verificata sulla neutralità climatica. 3.   L’autorità competente valuta le prove di cui al paragrafo 1 e la relazione verificata sulla neutralità climatica. Sulla base di tale valutazione, decide se sono soddisfatte le condizioni per aumentare il numero annuo preliminare di quote di emissioni di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331. 4.   Al fine di dimostrare che è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, primo comma, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore fornisce all’autorità competente tutte le prove attestanti: a) che il gestore ha presentato una relazione verificata sulla neutralità climatica entro il 31 marzo 2026, o entro un termine precedente fissato dall’autorità competente, per il periodo fino al 31 dicembre 2025 ed entro il 31 marzo di ogni quinquennio successivo per il quinquennio precedente; b) che la relazione sulla neutralità climatica è stata verificata e giudicata soddisfacente conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 e il verificatore ha confermato che i traguardi e gli obiettivi stabiliti nel piano di neutralità climatica sono stati conseguiti per il pertinente quinquennio; c) che la relazione verificata sulla neutralità climatica è conforme all’articolo 3 ter. 5.   Se l’autorità competente ha adottato la decisione di cui al paragrafo 3 durante il periodo di assegnazione, il gestore riceve, nel corso dell’anno in cui l’autorità competente ha preso tale decisione, il 30 % di quote supplementari per ciascuno degli anni precedenti. Se, dopo l’anno in cui l’autorità competente ha adottato la decisione di cui al paragrafo 3, permangono anni residui nel pertinente periodo di assegnazione, il 30 % di quote supplementari viene aggiunto al numero annuo preliminare di quote di emissioni da assegnare a norma dell’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331. 6.   Il 30 % di quote supplementari non viene più assegnato se l’autorità competente o l’organismo nazionale di accreditamento hanno stabilito che la relazione sulla neutralità climatica non è stata verificata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. 7.   Il gestore restituisce senza indugio il 30 % di quote supplementari in uno qualsiasi dei seguenti casi: a) il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non è confermato dalla verifica effettuata in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, quarto comma, della medesima direttiva; b) non è stato effettuato un investimento di valore equivalente al valore di tale assegnazione supplementare gratuita per ridurre in modo significativo le emissioni prima del 2030, conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE. 8.   Se il gestore non restituisce il 30 % di quote supplementari a norma del paragrafo 7, l’autorità competente chiede all’amministratore del registro nazionale di cessare l’assegnazione a titolo gratuito di quote a tale gestore fino a quando lo stesso non abbia restituito il 30 % di quote supplementari. Gli Stati membri comunicano tali richieste alla Commissione.» ; 4) l’articolo 5 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ogni anno l’autorità competente raffronta il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto, determinato conformemente all’articolo 4, con il livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita. Se il valore assoluto della differenza tra il livello medio di attività e il livello di attività storica del sottoimpianto è superiore al 15 % del livello di attività storica, si adegua l’assegnazione gratuita di quote all’impianto. L’adeguamento si applica a decorrere dall’anno successivo ai due anni civili utilizzati per determinare il livello medio di attività ed è effettuato aumentando o diminuendo l’assegnazione gratuita al sottoimpianto interessato di una percentuale pari all’esatta variazione percentuale del livello medio di attività rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita. Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e i sottoimpianti con emissioni di processo, l’adeguamento di cui al primo comma si basa su livello medio di attività atteso. Gli adeguamenti per ciascuno di tali sottoimpianti sono effettuati soltanto se il valore assoluto dell’adeguamento è superiore al 15 %.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, e se viene superato il valore della differenza di cui al paragrafo 1, primo comma, il gestore attribuisce le quantità pertinenti di calore, combustibile ed emissioni di processo a ciascun prodotto interessato secondo la metodologia di cui all’allegato I, applicando gli stessi metodi utilizzati per l’attribuzione dei dati ai sottoimpianti di cui all’allegato VII, sezione 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/331. Il gestore descrive le metodologie applicate nel piano della metodologia di monitoraggio approvato a norma dell’articolo 6 di tale regolamento.»; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Laddove, durante un periodo di assegnazione, sia stato effettuato un adeguamento conformemente al paragrafo 1, possono essere effettuati ulteriori adeguamenti soltanto se il valore assoluto della differenza tra il livello medio di attività e il livello di attività storica del sottoimpianto supera l’intervallo del 5 % più vicino, oltre la variazione del 15 %, che ha causato l’adeguamento precedente dell’assegnazione gratuita all’impianto, aumentando o diminuendo l’assegnazione gratuita per il sottoimpianto di una percentuale pari all’esatta variazione percentuale del livello medio di attività rispetto al livello di attività storica inizialmente utilizzato per determinare l’assegnazione gratuita. Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e i sottoimpianti con emissioni di processo, il valore della differenza di cui al primo comma fa riferimento al livello medio di attività atteso.» ; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se il sottoimpianto cessa le sue attività, non ha diritto all’assegnazione a titolo gratuito per il resto dell’anno civile successivo alla data di cessazione delle attività, in misura proporzionale, e l’assegnazione gratuita a tale sottoimpianto è fissata a zero a decorrere dall’anno successivo alla cessazione delle attività.» ; 5) l’articolo 6 è così modificato: a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se la relazione sul livello di attività presentata in applicazione dell’ indica che per un sottoimpianto la media mobile di due anni di un parametro di cui all’articolo 16, paragrafo 5, o all’articolo 19, 20 o 21 del regolamento delegato (UE) 2019/331, diverso dai livelli di attività, ha subito una variazione superiore al 15 % rispetto al valore utilizzato per determinare il livello iniziale di assegnazione gratuita, si adegua l’assegnazione gratuita di quote all’impianto a decorrere dall’anno successivo ai due anni utilizzati per determinare la variazione del parametro. Laddove, durante un periodo di assegnazione, sia stato effettuato un adeguamento conformemente al primo comma, ulteriori adeguamenti a un parametro possono essere effettuati soltanto se il valore assoluto della media mobile del pertinente parametro in rapporto al valore utilizzato per determinare il livello iniziale dell’assegnazione gratuita supera l’intervallo del 5 % più vicino, oltre la variazione del 15 %, che ha causato l’adeguamento precedente dell’assegnazione gratuita all’impianto, aumentando o diminuendo l’assegnazione gratuita al sottoimpianto di una percentuale pari all’esatta variazione percentuale di tale rapporto. Se l’aumento o la diminuzione della media mobile dei due anni civili precedenti del parametro pertinente non supera più il 15 % rispetto al valore utilizzato per determinare il livello iniziale di assegnazione gratuita di quote a un sottoimpianto, l’assegnazione gratuita di quote a tale sottoimpianto è pari al valore utilizzato per determinare il livello iniziale di assegnazione gratuita a partire dall’anno successivo ai due anni civili utilizzati per determinare la media mobile.» ; 6) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis Soglia assoluta per gli adeguamenti L’adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote a un impianto a norma dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 6 è effettuato solo se l’adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto è pari ad almeno 300 quote di emissioni a livello aggregato. Articolo 6 ter Trasmissione di informazioni alla Commissione Le autorità competenti trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’, paragrafo 2, tratte da tutte le relazioni sul livello di attività presentate a norma dell’, paragrafi 1 e 3, senza indebito ritardo dopo la valutazione delle relazioni.» ; 7) il testo che figura nell’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato I; 8) il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.
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