Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 16 apr 2025
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi sepiolite, autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 12 novembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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