Art. 7
Rimborso delle autorità nazionali competenti
In vigore dal 16 apr 2025
Rimborso delle autorità nazionali competenti
1. Solo l’ESMA addebita le commissioni di cui agli .
2. L’ESMA rimborsa alle autorità nazionali competenti i costi effettivi sostenuti per svolgere compiti a norma del regolamento (UE) 2023/2631, in particolare per i compiti svolti a norma dell’articolo 55, paragrafo 4, o dell’articolo 56, paragrafo 5, di tale regolamento. I costi da rimborsare comprendono tutti i costi fissi e variabili relativi all’assistenza fornita all’ESMA.
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