Art. 6 · Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora

Art. 6

Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora

In vigore dal 16 apr 2025
Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora 1.   Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora inflitte ai verificatori esterni e ad altre persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui è commessa la violazione. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa. 3.   Qualsiasi atto compiuto dall’ESMA ai fini di un’indagine o di un procedimento per una violazione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’azione è notificata al verificatore esterno o alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione degli obblighi di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631. 4.   Ciascuna interruzione a norma del paragrafo 3 fa decorrere un nuovo termine di prescrizione di cui al paragrafo 1. Tale nuovo termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione originario senza che l’ESMA abbia imposto alcuna sanzione pecuniaria o penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5. 5.   Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora è sospeso fintantoché la decisione dell’ESMA è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o è soggetta a controllo della Corte di giustizia a norma dell’articolo 65 del regolamento (UE) 2023/2631.
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