Art. 1 · Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini

Art. 1

Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini

In vigore dal 16 apr 2025
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini 1.   Al termine di un’indagine su fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 e prima di trasmettere il fascicolo all’ESMA («sintesi delle conclusioni»), il funzionario incaricato delle indagini comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3 del presente articolo. 2.   Il progetto di sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 e comprende una valutazione della natura e della gravità di tali fatti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 59, paragrafo 3, di tale regolamento. 3.   Il progetto di sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole di almeno quattro settimane per permettere alla persona oggetto delle indagini di presentare osservazioni scritte. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine. 4.   Nelle osservazioni scritte le persone oggetto delle indagini possono esporre tutti i fatti che ritengono pertinenti per la loro difesa e, se possibile, accludono documenti come prova di tali fatti. Le persone oggetto delle indagini possono proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possano confermare i fatti da esse esposti nelle osservazioni. Le persone oggetto delle indagini possono essere assistite da un difensore di loro scelta nella preparazione delle osservazioni scritte. 5.   Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un’audizione le persone oggetto delle indagini alle quali è stato trasmesso il progetto di sintesi delle conclusioni di cui al paragrafo 1. Le persone oggetto delle indagini possono essere assistite da un difensore di loro scelta. Le audizioni non sono pubbliche. 6.   Il funzionario incaricato delle indagini trasmette la sintesi definitiva delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini.
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