Art. 1
In vigore dal 14 apr 2025
Nel regolamento (UE) 2018/196, l'articolo 3 è così modificato:
1)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 4 al fine di apportare le modifiche e gli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»
;
2)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se l'importo dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA per dazi antidumping e compensativi versati per le importazioni provenienti dall'Unione nel corso dell'anno più recente per il quale sono disponibili dati pubblicati dalle autorità statunitensi è pari o inferiore a 30 000 USD, la Commissione non adegua il livello della sospensione e l'applicazione del dazio supplementare all'importazione di cui all' è sospesa. La Commissione pubblica a tal fine un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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