Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 apr 2025
La Commissione informa per iscritto, al più tardi entro il 15 aprile 2025, il consiglio per gli scambi di merci dell'OMC che, salvo la disapprovazione di quest'ultimo, l'Unione sospende, a decorrere dal 16 maggio 2025, l'applicazione nei confronti degli scambi con gli Stati Uniti di obblighi ai sensi del GATT 1994 in relazione alle concessioni tariffarie e al trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i prodotti elencati negli allegati II, III e IV.
Storico versioni

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