Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 11 apr 2025
Misure transitorie 1.   Gli additivi per mangimi ferrocianuro di sodio e ferrocianuro di potassio, quali autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 4 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 4 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 4 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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