Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 10 apr 2025
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi indigotina, autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a gatti, cani e pesci ornamentali e prodotti ed etichettati prima del 1o novembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 1o maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi specificato al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 1o maggio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 1o maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati a gatti, cani e pesci ornamentali.
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