Art. 4 · Misure transitorie

Art. 4

Misure transitorie

In vigore dal 10 apr 2025
Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49755 ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49754, autorizzato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1088/2011, (UE) n. 989/2012 e (UE) n. 1040/2013, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a suinetti svezzati, galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e da ingrasso, suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e tacchini da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 1o novembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 1o maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a suinetti svezzati, galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e da ingrasso, suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e tacchini da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 1o maggio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 1o maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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