Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 apr 2025
Le misure di cui all’articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 9 aprile 2025 nei confronti di tutte le entità elencate all’allegato V del regolamento (UE) 2025/395.
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