Art. 4

Art. 4

In vigore dal 4 apr 2025
1.   Gli additivi alimentari cellulosa (E 460), metilcellulosa (E 461), etilcellulosa (E 462), idrossipropilcellulosa (E 463), idrossipropilmetilcellulosa (E 464), etilmetilcellulosa (E 465), carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa (E 466), carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma di cellulosa reticolata (E 468) e carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (E 469) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 27 ottobre 2025 possono essere aggiunti agli alimenti conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 fino all’esaurimento delle scorte. 2.   Gli alimenti contenenti cellulosa (E 460), metilcellulosa (E 461), etilcellulosa (E 462), idrossipropilcellulosa (E 463), idrossipropilmetilcellulosa (E 464), etilmetilcellulosa (E 465), carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa (E 466), carbossimetilcellulosa sodica reticolata, gomma di cellulosa reticolata (E 468) o carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente (E 469) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 27 ottobre 2025 possono essere immessi sul mercato fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. 3.   Gli alimenti appartenenti alle categorie di alimenti 13.1.5.1 «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti» e 13.1.5.2 «Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE» e contenenti carbossimetilcellulosa sodica, gomma di cellulosa (E 466) conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 che sono stati legalmente immessi sul mercato prima del 27 aprile 2027 possono continuare a essere commercializzati fino al corrispondente termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
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