Art. 4 · Certificato fitosanitario

Art. 4

Certificato fitosanitario

In vigore dal 3 apr 2025
Certificato fitosanitario Il legname specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario recante la dicitura seguente alla voce «Dichiarazione supplementare»: «La partita rispetta le prescrizioni dell’Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/659»;
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