Art. 3 · Deroga al regolamento (UE) 2019/2072

Art. 3

Deroga al regolamento (UE) 2019/2072

In vigore dal 3 apr 2025
Deroga al regolamento (UE) 2019/2072 In deroga alle prescrizioni particolari di cui all’allegato VII, punti 85, 86, 102 e 111, del regolamento (UE) 2019/2072, il legname specificato può essere introdotto nel territorio dell’Unione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’allegato I, punto 1, del presente regolamento; b) l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del Canada presenta alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sulle attività svolte nel corso dell’anno civile precedente, contenente tutti gli elementi di cui all’allegato I, punto 2, del presente regolamento.
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