Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68

In vigore dal 3 apr 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68 Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato: 1) all’, il punto 25 è sostituito dal seguente: «25) “veicolo rimorchiato con timone rigido”: un veicolo rimorchiato di categoria R o S con un asse o un gruppo di assi muniti di un timone che trasmette un carico statico significativo al trattore in ragione della sua costruzione e che non rientra nella definizione di veicolo rimorchiato ad asse centrale. Si può verificare qualche lieve movimento verticale in corrispondenza del timone rigido. Un timone snodato regolabile idraulicamente è considerato un timone rigido.»; 2) l’articolo 16 è sostituito dal seguente: « Articolo 16 Prescrizioni applicabili ai dispositivi di frenatura adatti per collegamenti idraulici del tipo a linea singola e ai veicoli su cui tali dispositivi sono montati 1.   Le prescrizioni riguardanti le prestazioni che si applicano ai trattori dotati di dispositivi di frenatura adatti per collegamenti idraulici del tipo a linea singola sono stabilite nell’allegato XIII. 2.   Dopo il 31 dicembre 2024, i costruttori di veicoli non montano su trattori nuovi sistemi di frenatura adatti esclusivamente per collegamenti idraulici del tipo a linea singola.» ; 3) all’articolo 17, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Con effetto dal 1o gennaio 2025, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l’immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi su cui sono montati sistemi di frenatura adatti esclusivamente per collegamenti idraulici del tipo a linea singola.»; 4) l’allegato XIII è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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