Art. 1 · Specifiche relative al formato dei dati

Art. 1

Specifiche relative al formato dei dati

In vigore dal 2 apr 2025
Specifiche relative al formato dei dati 1.   I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, assicurano la disponibilità dei tipi di dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 conformemente: a) alle specifiche relative al formato dei tipi di dati per i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico, con le descrizioni, fornite nelle tabelle di cui all’allegato del presente regolamento; b) al modello di dati previsto per i dati sui combustibili alternativi fornito in formato DATEX II, con inclusa almeno la CEN/TS 16157-10:2022 in aggiunta alle specifiche di cui alla lettera a), a decorrere dal 14 aprile 2026. 2.   I tipi di dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 sono resi disponibili conformemente alle specifiche relative al formato di cui all’allegato del presente regolamento.
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