Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 2 apr 2025
Misure transitorie 1.   La sostanza specificata negli allegati I e II e le premiscele contenenti tale sostanza, destinate ai gatti, prodotte ed etichettate prima del 23 ottobre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 23 aprile 2025, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata negli allegati I e II, destinati ai gatti, prodotti ed etichettati prima del 23 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 23 aprile 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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